Tra il decreto Aiuti quater, approvato mercoledi 21 dicembre dal Senato con la fiducia, e la manovra, che avrà l’ok della Camera venerdì 23 dicembre, si chiariscono meglio i contorni degli interventi sul superbonus 110%, dopo le polemiche e le tante ipotesi avanzate nelle ultime settimane.

Condomini, proroga al 31 dicembre per la Cilas

Il Dl Aiuti quater ha abbassato il rimborso garantito dallo Stato per i lavori di efficientamento energetico degli edifici dal 110 al 90%, ma aveva originariamente stabilito che chi avesse presentato in Comune la Cilas (la Comunicazione di inizio lavori asseverata superbonus) entro il 25 novembre avrebbe potuto conservare lo sconto del 110% sui lavori anche nel prossimo anno. Adesso, grazie a un emendamento del Governo alla legge di bilancio - che era stato sollecitato in un ordine del giorno al decreto legge - il termine per i soli condomini è stato prorogato al 31 dicembre, alla condizione che le assemblee abbiano deliberato i lavori entro il 18 novembre (servirà una dichiarazione sostitutiva di atto notorio), data dell’entrata in vigore del Dl. Se invece la delibera è stata varata tra il 19 e il 24 novembre, il termine massimo per la Cilas resta il 25 novembre. Come per tutti gli altri immobili diversi dai condomini.

Cessioni dei crediti, sale a cinque il numero massimo

L’altra partita su cui si è giocato al doppio tavolo è quella della cessione dei crediti d’imposta, una delle forme con cui si può accedere al superbonus, ossia trasferendo la detrazione del 110% ad altre imprese, banche, enti o professionisti. Nel Dl Aiuti quater, con un emendamento approvato in commissione Bilancio al Senato, si è deciso che il numero massimo di cessioni da parte di soggetti “qualificati”, numero che all’esordio era illimitato, passerà da quattro a cinque. La prima sarà libera, poi ce ne saranno tre (e non più due) verso banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni e, alla fine, avverrà il trasferimento da banca a correntista partita Iva.

Possibili garanzie Sace

Allo stesso tempo è stato previsto che la Sace possa concedere garanzie in favore delle banche, delle istituzioni finanziarie e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia che concederanno alle imprese impegnate in interventi di edilizia finanziamenti «strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità», a causa della mancata monetizzazione dei crediti fiscali. La norma precisa che i crediti di imposta eventualmente maturati dalle stesse imprese alla data del 25 novembre 2022 possono essere considerati dalla banca o dall’istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito e della disposizione delle relative condizioni contrattuali.

Fi incalza: serve sforzo ulteriore sullo sblocco dei crediti

Sul fronte dello sblocco dei crediti Forza Italia continua a chiedere di più. La deputata Erica Mazzetti ha presentato un subemendamento alla manovra che permette, senza necessità di ulteriori coperture economiche, di facilitarlo ampliando le possibilità di cessione tramite il frazionamento dei crediti nei cassetti fiscali e il superamento della responsabilità solidale. «Non ci possiamo permettere di far fallire nemmeno un'impresa, tanto meno le circa 60mila coinvolte adesso», ha spiegato. Dello stesso avviso il senatore Roberto Rosso, secondo cui i crediti incagliati potrebbero aggirarsi « intorno ai 10 miliardi»: «Sarebbe necessario compensare i crediti in pancia alle banche con una parte dei debiti degli F24, come condiviso anche da Abi e Ance».

"Il Decreto Aiuti quater, pubblicato pochi giorni fa, ha ridotto l’aliquota di detrazione fiscale dal 110 al 90% per chi non presenta la CILAS entro il 25 novembre. Siccome il condominio nel quale vivo vorrebbe realizzare comunque un intervento di ristrutturazione edilizia che prevede opere incentivabili mediante il Superbonus e i bonus ordinari (rifacimento della copertura, cappotto termico e ripristino dei parapetti dei balconi), vorrei sapere quale è il quorum assembleare necessario per approvare le varie tipologie di lavori alla luce dei cambiamenti che ci sono stati?"

L'esperto risponde
Le modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti quater), con utilizzo dei crediti fiscali in 10 anni e riduzione della percentuale di detrazione del superbonus, da 110 a 90% per chi non presenta la CILAS entro il 25 novembre, nulla hanno cambiato in termini di quorum assembleari necessari per approvare i lavori.

A tale proposito bisogna fare molta attenzione, poiché il mancato raggiungimento del “giusto” quorum nell’ambito delle assemblee di condominio, può essere causa di annullamento delle relative delibere da parte di uno qualunque dei condòmini, con conseguente interruzione dei lavori e, ovviamente, preclusione dei benefici fiscali.

Per comprendere quali sia il quorum necessario per autorizzare un intervento occorre innanzitutto inquadrare correttamente le opere da compiere sull’edificio. Bisogna capire se, ad esempio, riguardano parti comuni o parti di proprietà esclusiva, nonché se i relativi lavori sono da ritenersi di entità ordinaria o straordinaria. Inoltre risulta molto importante lo studio preliminare di fattibilità, che potrà servire all’amministratore per inquadrare la ristrutturazione dal punto di vista tecnico e per decidere quali siano le maggioranze necessarie per deliberare l’effettuazione dei lavori.

Ad esempio il cappotto termico, il più semplice e più diffuso degli interventi ammessi al Superbonus, in alcuni casi può riguardare solo la facciata (parte comune), mentre in altri può interessare anche i balconi, riducendone la superficie (parti private). Nei due casi le modalità di approvazione dei lavori sono diverse.

Cosa dice il Codice Civile a proposito dei quorum deliberativi
Per l'adozione delle delibere assembleari il codice civile prevede due maggioranze:

  • quella dei presenti in assemblea;
  • quella parametrata ai valori millesimali.

I capisaldi sono contenuti nell’art. 1120 e nell’art.1136.

L’art. 1136 afferma: “le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità” devono essere approvate con un “numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”.

Più precisamente l’art. 1120, al comma 2 specifica: «i condòmini con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti 500 millesimi possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, abbiano ad oggetto le opere gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici (…), nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio…».

Quindi i due articoli del Codice Civile tracciano un criterio e un elenco abbastanza chiaro delle categorie di opere che possono essere deliberate con un quorum pari alla “maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”.

Il quorum per il Superbonus
Caso particolare quello delle decisioni inerenti al Superbonus (indipendentemente che la percentuale sia 110 o 90%), per le quali il decreto rilancio, al fine di semplificare le procedure, anche quelle preliminari inerenti alle modalità di finanziamento dell’opera, ha stabilito che sono sufficienti le delibere assembleari assunte con un quorum che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio. In tal senso l’articolo 119, comma 9 bis, del Dl 34/2020 è molto chiaro e recita “Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'art.121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio…”

Il quorum qui specificato trova corrispondenza nell’articolo 26, comma 2, della legge 10/1991, che prevede: «per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia… le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio».

Quando serve l’unanimità
I casi in cui sia richiesta l’unanimità di tutti i partecipanti al condominio sono pochi. Tra questi si ricordano:

  • gli interventi che comportano opere di demolizione totale o parziale dell’edificio;
  • le opere che modificano l'estetica dell'edificio;
  • le modifiche alle parti comuni tali da renderle inutilizzabili anche a un solo condomino.

Caso particolare quello relativo ai condomìni minimi, nei quali le decisioni inerenti ai lavori sulle parti comuni vanno sempre prese all’unanimità (due su due e 1000/1000).

Interventi sulle parti di proprietà esclusiva
Quando gli interventi riguardano le parti di proprietà esclusiva non ha senso parlare di quorum, poiché non rientrano nei poteri dell'assemblea e le eventuali deliberazioni che dispongano opere su di esse sono nulle.

In tal senso la Cassazione, con sentenza n. 14300 del 8 luglio 2020, ha stabilito che «in tema di condominio di edifici, i poteri dell'assemblea non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condòmini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, tranne che una siffatta invasione sia stata da loro specificamente accettata».

Il Tribunale di Roma, con la recente sentenza n. 17997 del 16 dicembre 2020, ha ulteriormente confermato questo principio con riferimento a un caso pratico, disponendo la nullità di una delibera assembleare che approvava la realizzazione di un cappotto termico poiché esso determinava la riduzione della superficie dei balconi privati.

Per le opere sulle parti di proprietà esclusiva necessita dunque il consenso dei singoli proprietari.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia
www.cristianangeli.it

Fonte: https://www.lavoripubblici.it/

Ancora pochi giorni per ottemperare alle condizioni richieste dal Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti quater) e bloccare anche per il 2023 il superbonus al 110% nel caso di soggetti beneficiari in condominio.

Superbonus 110% e condomini: le condizioni del Decreto Aiuti quater
Sarà certamente un tour de force che potrebbe non bastare costringendo molti soggetti beneficiari a rivedere i loro piani di riqualificazione energetica e strutturale dei loro immobili. Con le modifiche apportate all'art. 119, comma 8-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), cambiano molte delle eccezioni temporali previste alla scadenza del superbonus.

Relativamente ai condomini, la nuova versione del richiamato comma 8-bis prevede una diminuzione del bonus già a partire dalle spese sostenute dall'1 gennaio 2023. Il nuovo decalage di aliquota prevede:

  • aliquota 90% per le spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2023;
  • aliquota 70% per le spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2024;
  • aliquota 65% per le spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2025.

Diminuzione dal 110% al 90% che non riguarderà unicamente i condomini che:

  • entro il 25 novembre 2022 avranno presentato la CILAS ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio;
  • entro il 24 novembre 2022 abbiano adottato la delibera assembleare con l'approvazione dell’esecuzione dei lavori;

oltre che per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Superbonus 110% e condomini: la delibera assembleare
Mentre sulla CILAS al 25 novembre 2022 permangono ancora seri dubbi sui suoi contenuti e sul fatto di poterla presentare incompleta entro questa data per completarla entro l'inizio dei lavori (successivo alla data di presentazione), non vi sono dubbi sui contenuti della delibera assembleare.

La norma, infatti, dispone come prerequisito per mantenere l'aliquota al 110% per i condominio una delibera adottata in data antecedente al 25 novembre 2022 che approvi l’esecuzione dei lavori.

Una delibera che rappresenta l'ultimo atto di tante assemblee di condominio con le quali si era già conferito l'incarico ad un professionista per la predisposizione della documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori.

A monte della "delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori" di cui si parla nel Decreto Aiuti quater, il Condominio dovrebbe già essere in possesso del preventivo di una più impresa, comprensivo di capitolato e contratto d'appalto.

Con la delibera richiesta dal Decreto Aiuti quater, dunque, il condominio dovrà approvare definitivamente:

  • l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020;
  • il preventivo di spesa presentato dall’impresa e allegato alla delibera stessa;
  • il pagamento del compenso relativo all’attività professionale svolta dal professionista;
  • la ripartizione delle spese.

Alla delibera di approvazione dovrà essere allegato:

  • il computo dei lavori;
  • il progetto;
  • il capitolato speciale;
  • il contratto d'appalto.

Prassi necessarie per dare mandato all'amministratore di procedere con la stipula dei relativi contratti. Certamente non formalità da trattare in maniera leggera.

Fonte: https://www.lavoripubblici.it/

Non sono bastati i confronti e le rassicurazioni degli ultimi giorni, alla fine il Decreto Aiuti quater approda in Gazzetta confermando le indiscrezioni delle bozza circolata con le modifiche al superbonus 110%.

Decreto Aiuti quater in Gazzetta: cosa prevede
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" che tra le altre cose contiene nuove disposizioni per:

  • l’innalzamento fino a 3 mila euro dell’esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali;
  • la proroga fino a fine anno dei crediti d’imposta per le imprese che acquistano energia elettrica e gas;
  • la proroga del taglio delle accise;
  • la possibilità per le aziende di richiedere la rateizzazione delle bollette;
  • un contributo fino a 50 euro per gli esercenti che acquistano un registratore telematico;
  • un intervento a sostegno del terzo settore;
  • l’esenzione delle imposte di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi a favore delle popolazioni colpite da emergenze;
  • la rimodulazione anticipata per il superbonus;
  • la possibilità per i cessionari di ripartire fino a 10 anni i crediti d'imposta maturati dagli interventi di superbonus.

Decreto Aiuti quater: la struttura
Il nuovo Decreto n. 176/2022 si compone dei seguenti 16 articoli suddivisi in 3 Capi più tre allegati:

Capo I - Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

  • Art. 1 - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022
  • Art. 2 - Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti
  • Art. 3 - Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette
  • Art. 4 - Misure per l’incremento della produzione di gas naturale
  • Art. 5 - Proroghe di termini nel settore del gas naturale
  • Art. 6 - Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale
  • Art. 7 - Disposizione in materia di autotrasporto

Capo II - Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l’efficientamento energetico, nonché per l’accelerazione delle procedure

  • Art. 8 - Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento
  • Art. 9 - Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico
  • Art. 10 - Norme in materia di procedure di affidamento di lavori
  • Art. 11 - Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC
  • Capo III - Disposizioni finanziarie e finali
  • Art. 12 - Esenzioni in materia di imposte
  • Art. 13 - Disposizioni in materia di sport
  • Art. 14 - Misure urgenti per l’anticipo di spese nell’anno corrente
  • Art. 15 - Disposizioni finanziarie
  • Art. 16 - Entrata in vigore

Ecco l'elenco degli allegati:

  • Allegato 1 - Tabella 1-bis - art. 119, comma 8-bis.1 (calcolo del quoziente familiare)
  • Allegato II - Allegato IV-bis - articolo 44-bis, comma 1- Interventi del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione Autostrade per l’Italia – art. 44 bis
  • Allegato 3 - Articolo 15, comma 5, lettera a)

Le misure contenute nel nuovo Decreto Aiuti quater, essendo un provvedimento d'urgenza, entrano immediatamente in vigore anche se si dovrà attendere la conversione in Legge del Parlamento per avere un quadro definitivo delle nuove disposizioni.

Considerato che la data per la conversione scadrà a gennaio inoltrato (17 gennaio 2023), è molto probabile che (come accaduto con il D.L. n. 157/2021) alla fine si decida di non convertire il D.L. n. 176/2022 rimettendone i contenuti all'interno della prossima Legge di Bilancio 2023.

Decreto Aiuti quater: come cambia il Superbonus per i condomini
Entrando nel dettaglio delle modifiche che riguardano le detrazioni fiscali di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), alla fine si scelto di anticipare la rimodulazione degli incentivi per alcuni dei soggetti beneficiari rimasti (condomini), consentire maggior tempo per chiudere i lavori sulle unifamiliari e aprire per queste una nuova finestra temporale con alcuni vincoli.

Relativamente agli interventi realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del Decreto Rilancio ovvero:

  • dai condomini (anche minimi o assimilati tali per la presenza di parti comuni come definite all'art. 1117 del codice civile);
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (con una eccezione di cui parleremo nel prosieguo);

viene confermata la rimodulazione dell'incentivo che a partire dalle spese sostenute dall'1 gennaio 2023 diminuirà dal 110% al 90%, per passare al 70% nel 2024 e 65% nel 2025.

Questa modifica non si applicherà:

  • ai soggetti che entro il 25 novembre 2022 avranno presentato la CILAS ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio e che, in caso di edifici in condominio, abbiano adottato in data antecedente al 25 novembre 2022 la delibera assembleare con l'approvazione dell’esecuzione dei lavori risulti adottata;
  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Decreto Aiuti quater: come cambia il Superbonus per le unifamiliari
Come anticipato, per gli interventi avviati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio ovvero:

  • dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni (su un massimo di due unità immobiliari);

per i quali al 30 settembre 2022 è già stato completato il 30% dei lavori complessivi, è offerta la possibilità di utilizzare il superbonus 110% sulle spese sostenute fino al 31 marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022).

Per gli stessi soggetti è stata aperta una nuova finestra temporale per le spese sostenute dal'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ma con una aliquota del 90% e due vincoli:

  • uno sull'immobile, che dovrà essere adibito ad abitazione principale;
  • uno sul reddito di riferimento, che non dovrà superare i 15.000 euro utilizzando il quoziente familiare indicato nel nuovo comma 8-bis.1 aggiunto all'art. 119 del Decreto Rilancio. 

In particolare, il reddito di riferimento è calcolato dividendola somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente a quello del sostenimento della spesa:

  • dal contribuente;
  • dal coniuge del contribuente;
  • dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel nucleo familiare;
  • dai familiari, diversi dal coniuge, di cui all'art. 12 del TUIR;
  • dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12 del TUIR;

per un numero di parti determinato come sotto:

Contribuente - numero di parti: 1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente - numero di parti: si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:    
un familiare - numero di parti: si aggiunge 0,5
due familiari - numero di parti: si aggiunge 1
tre o più familiari - numero di parti: si aggiunge 2

Altra importante modifica riguarda il contenuto stesso dell'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio, ammettendo che il superbonus 90% potrà essere utilizzato solo dai proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento dell'immobile.

Decreto Aiuti quater: come cambia il Superbonus per le Onlus di cio all'art. 119, comma 10-bis del Decreto Rilancio
Relativamente agli interventi realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio ovvero

  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;

è previsto che, fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis (calcolo del limite di spesa), per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110%. Stiamo parlando, dunque, degli interventi realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Decreto Aiuti quater: come cambia la cessione del credito
Al fine di provare a riaprire la capienza fiscale dei cessionari, è previsto che le spese per interventi di superbonus, in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo del Decreto Rilancio, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell’andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell’articolo 17, commi 12 -bis , 12 -ter e 12 -quater della legge n. 196 del 2009.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno definite le relative modalità attuative di tale nuova disposizione.

Fonte: https://www.lavoripubblici.it/

L'approvazione del nuovo Decreto Aiuti quater da parte del Consiglio dei Ministri impone una seria riflessione sul futuro delle agevolazioni fiscali che riguardano il comparto delle costruzioni.

Le detrazioni fiscali in edilizia
Dalla loro nascita le diverse detrazioni fiscali sono riuscite a sostenere un settore in crisi d'identità che ha visto ridurre gli investimenti a causa soprattutto di una normativa edilizia che non consente di intervenire su un patrimonio esistente pieno di piccoli e grandi difformità e della riduzione del potere di spesa degli italiani sempre più propensi all'acquisto dell'ultimo smartphone di grido che a riqualificare la propria abitazione.

Dalla pubblicazione della prima versione del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) abbiamo più volte sostenuto che il vero motore trainante per l'edilizia non è stato solo il superbonus 110% ma soprattutto il meccanismo di cessione del credito che ha consentito ai contribuenti di abbattere immediatamente il costo degli interventi.

Un meccanismo nato con il migliore degli intenti ma che, è bene ricordarlo, è stato esteso troppo frettolosamente a tutti i principali bonus edilizi e su cui non sono state definite delle procedure con garanzia finale da parte dello Stato.

Ma, nonostante, tutti gli errori è bene ricordare che il binomio superbonus 110%-cessione del credito è stato il più grande shock economico e sociale che l'edilizia ricordi da decenni. Ormai si dovrà parlare di un'edilizia prima e dopo il Decreto Rilancio perché da queste misure sono cambiati usi e costumi di tutti i protagonisti coinvolti, qualche volta anche improvvisati tali.

Superbonus 110%: nuove modifiche dal Decreto Aiuti quater
Ma, mentre risulta evidente a tutti che al momento il principale problema da risolvere sono i crediti rimasti incagliati nella Piattaforma cessioni dell'Agenzia delle Entrate (che sembrerebbe sfioreranno a breve i 100 miliardi di euro), il Governo ha deciso di intervenire sul bonus 110% con delle modifiche che porteranno in dote l'aspetto peggiore che questi 30 mesi hanno insegnato: il caos.

Cominciamo dalle dichiarazioni del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che da una parte ha affermato che "la misura deve essere indirizzata a chi non ha le risorse per effettuarla” e dall'altra ha anche ammesso che "la cessione è una possibilità, non un diritto”.

Dichiarazioni che si scontrano con la nuova finestra temporale prevista per le unifamiliari. Viene, infatti, prevista una diminuzione dell'aliquota limitata solo alle prime case e ai soggetti con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Sostanzialmente si chiede a soggetti a basso reddito di farsi carico del 10% delle spese senza alcuna possibilità di cessione del restante 90% visto che al momento non c'è nessuno disposto ad acquistare un credito "non garantito dallo Stato".

Superbonus 110% e condomini: è caos CILAS
Dall'altra parte il Decreto Aiuti quater prevede una modifica retroattiva (anche se per il Ministro Giorgetti non è tale) sulla disciplina che riguarda i condomini. L'attuale quadro normativo prevede, infatti, che l'aliquota del 110% sia mantenuta per i condomini per tutto il 2023, con una diminuzione al 70% nel 2024 e 65% nel 2025.

Con le modifiche del Decreto Aiuti quater l'aliquota verrebbe diminuita al 90% già a partire dalle spese sostenute dall'1 gennaio 2023 con l'eccezione delle CILAS o altri titoli presentati entro una certa data che al momento "balla" tra:

la data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater stesso come riportato nella prima bozza;
il 25 novembre 2022 (come affermato dalla Presidente del Consiglio e riportato sul comunicato del MEF);
il 31 dicembre 2022 come riportato in una delle bozze del Decreto stesso.
Ma è chiaro che la consapevolezza di un vincolo di questa natura ha già prodotto i suoi effetti, con i professionisti impegnati nei condomini pressati per la presentazione della comunicazione "nel più breve tempo possibile" per non superare la data scelta dal Governo.

Caos su caos che non fa bene alla qualità progettuale né alla tranquillità (ormai persa da tempo) di professionisti, imprese e contribuenti, sempre più in balia degli "umori" del Governo di turno.

Fonte: https://www.lavoripubblici.it/

Dal 1° gennaio 2023 l’aliquota del superbonus per i condomìni scenderà dal 110% al 90%; saranno riammesse le abitazioni unifamiliari, fino al 31 marzo 2023 se con lavori a buon punto oppure fino al 31 dicembre 2023 se prima casa e sotto un certo reddito. Manterrà il diritto al 110% chi presenta la CILAS entro il 25 novembre prossimo.

Le novità, preannunciate nei giorni scorsi dal Governo, arrivano dal DLAiutiQuater approvato dal Palazzo Chigi - Presidenza del Consiglio dei Ministri di ieri sera.

Governo: ‘cessione del credito è possibilità, non diritto’

Questa mattina, in conferenza stampa, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha ricordato che "il superbonus nasce per rimettere in moto economia, ne abbiamo condiviso le finalità ma il modo in cui è stato attuato ha creato problemi e difficoltà". Meloni ha aggiunto che la misura finora è costata 60 miliardi di euro, con 38 miliardi di costo eccedente rispetto alle previsioni.

La premier ha sottolineato altri aspetti del superbonus. L'aliquota del 110% ha prodotto la deresponsabilizzazione dei cittadini: se non si è chiamati a partecipare alla spesa, non si ha interesse a verificare prezzi e costi. Inoltre, "del superbonus hanno beneficato i redditi medio-alti" - ha cocluso Meloni.

Il Ministro dell'Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha aggiunto che "non si era mai vista una misura che costasse così tanto, a beneficio di così pochi". E ha confermato che da oggi in poi la misura sarà rivolta a chi non può permettersi di fare i lavori. "Abbiamo previsto di salvaguardare chi ha già intrapreso lavori, ma anche professionisti e imprese".

Sul tema della cessione dei crediti, Giorgetti ha ribadito che "la cessione è una possibilità ma non un diritto; la detrazione è un diritto ma la cessione no (altrimenti avremmo creato una moneta ma non è questo l'intento). I crediti di imposta già maturati - ha aggiunto - si traducono in minori introiti per le casse dello Stato". "Chi si appresta a fare lavori, deve verificare che una banca sia disponibile ad acquisire i crediti, altrimenti deve contare sulla propria capienza fiscale, per la detrazione Irpef".

Condomìni, superbonus 90% nel 2023

Per i condomìni, gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti, la norma è ‘peggiorativa’ perché anticipa di un anno - dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2022 - la scadenza del 110%, abbassando al 90% l’aliquota per il 2023. Resta confermato il decalage al 70% fino al 31 dicembre 2024 e al 65% fino 31 dicembre 2025.

Secondo la bozza del DL, il bonus manterrà l'aliquota del 110% fino al 2025 per gli interventi realizzati dalle Onlus sulle strutture sociosanitarie.

Unifamiliari con lavori in corso, 90% fino al 31 marzo 2023

Il DL Aiuti-quater riapre fino al 31 marzo 2023, con aliquota al 90%, la detrazione (ad oggi al 110% e in scadenza al 31 dicembre 2022) per le abitazioni unifamiliari sulle quali, al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

PrimaCasa, 90% fino al 31 dicembre 2023, sotto i 15.000 euro

Se l’abitazione unifamiliare è adibita a prima casa e il proprietario ha un ‘reddito di riferimento’ non superiore a 15.000 euro, sarà possibile usufruire del superbonus 90% fino al 31 dicembre 2023. Questa è la novità 'inedita' che il Governo ha anticipato nei giorni scorsi.

Superbonus Prima Casa, il ‘reddito di riferimento’

Il reddito di riferimento - si legge nella bozza - è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge (ex art. 12 del TUIR - DPR 917/1986), dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR, per un numero di parti determinato come segue:

- contribuente > 1

- se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente > si aggiunge 1

- se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:

-- un familiare > si aggiunge 0,5

-- due familiari > si aggiunge 1

-- tre o più familiari > si aggiunge 2

In altri termini, se il contribuente è uno il tetto è pari a 15.000 euro, se c'è un coniuge o convivente sale a 30.000 euro, se c'è un familiare/figlio a 37.500, se i familiari sono 2 si arriva a 52.500 euro; per ogni familiare in più vanno aggiunti 15.000 euro.

Superbonus110 % se CILA entro il 25 novembre 2022

Le nuove aliquote e scadenze per i condomìni, gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti e per le Onlus - secondo la bozza -, non si applicano:

- agli interventi per i quali, entro il 25 novembre 2022, venga presentata la CILA;

- agli interventi di demolizione e la ricostruzione per i quali, al 25 novembre 2022, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo.

La data del 25 novembre 2022 non è nella bozza di ieri ma è stata indicata dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di questa mattina.

Fonte www.edilportale.com

Ultimi aggiornamenti! Dal 2023 il superbonus potrà essere utilizzato solo da alcuni soggetti beneficiari e sopra certi importi saranno previsti nuovi adempimenti. Vediamoli meglio.

CONDOMINI

Come ormai è noto, la data ultima fissata per l'utilizzo del bonus 110% è scaduta il 30 giugno 2022 ma l'art. 119, comma 8-bis del #DecretoRilancio ha previsto alcune eccezioni temporali tra le quali spiccano:

- gli #edificiunifamiliari e le #unitàimmobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale, ai quali è stata concessa una pericolosissima e discussa proroga al 31 dicembre 2022, ma solo se al 30 settembre 2022 si fosse completato il 30% dell'intervento complessivo;

- i condomini e gli #edificiplurifamiliari da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate, per i quali è stata prevista una scadenza al 2025 con decalage di aliquota fiscale:

> 110% fino al 31 dicembre 2023;

> 70% per il 2024;

> 65% per il 2025.

Al momento, sempre che il legislatore non ci sorprenda aprendo una nuova finestra temporale per le unifamiliari, è sugli edifici plurifamiliari che si dovrà concentrare l'attenzione di tutti gli operatori.

OBBLIGO DI ATTESTAZIONE SOA

Ma attenzione, benché la norma si sia ormai consolidata (almeno fino alla fine del 2022), dall'1 gennaio 2023 entrerà in vigore il nuovo obbligo previsto dall'art. 10-bis del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto energia) convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 (obbligo arrivato dopo la conversione in legge).

Un obbligo sul quale ci dovremo ancora confrontare e che prevede l'introduzione in due step dell' #AttestazioneSOA per il riconoscimento degli incentivi fiscali di cui all'art. 119 e 121 del Decreto Rilancio, ovvero tutti i principali bonus edilizi: superbonus, ecobononus, sismabonus, fotovoltaico, colonnine di ricarica e, se nuovamente prorogati, bonus facciate e bonus barriere architettoniche.

Come detto, l'introduzione di questo nuovo adempimento sarà prevista in due fasi e riguarderà gli interventi di importo complessivo superiore a 516.000 euro:

- un periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 in cui per la fruizione degli incentivi si dovrà affidare l'esecuzione dei lavori ad imprese:

> in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

> che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

- un regime definitivo dal 1° luglio 2023 in cui i lavori potranno essere affidati solo ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Leggi l'articolo intero > bit.ly/3CQVeP2

Oggi parliamo di #BonusEdilizi. Vi riportiamo questo interessante articolo circa la necessità della Giustizia di stare al passo con le scadenze previste per i bonus edilizi. Questo ha confermato il #TarCampania che, con il decreto 1640/2022, ha consentito la prosecuzione dei lavori parallelamente allo svolgimento delle verifiche sulla regolarità delle opere per evitare che l’interessato perdesse il #Superbonus. Il caso esaminato dai giudici, riguarda un intervento su un edificio unifamiliare, soggetto quindi all’imminente scadenza del 30 settembre 2022, entro cui è necessario provare di aver completato il 30% dell’intervento complessivo.

Leggi l'articolo > https://bit.ly/3ylyzYD

Nei #balconi via libera alle chiusure in vetro anche senza permesso da parte del Comune. Cambia così il regime di autorizzazione delle #vetrate scorrevoli, assestando un’importante semplificazione.

Leggi la news > bit.ly/3QUzJAE

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